La sentenza non è emessa in via equitativa? Ok all'appellabilità

Pubblicato il



Con ordinanza n. 5474 dell'8 marzo 2011, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici chiamati a decidere in appello avverso una sentenza del Giudice di pace avevano ritenuto quest'ultima come emessa in via equitativa e, quindi, dichiarato inammissibile la relativa impugnazione.

In particolare, un condominio si era visto rigettare dal giudice onorario la domanda, nei confronti di una condomina, volta alla rimozione di alcuni oggetti di quest'ultima, compresa l'immondizia, dal pianerottolo comune con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Secondo i giudici di Cassazione, nella specie, la competenza per materia del Giudice di pace escludeva che la decisione dovesse essere ricompresa nell'ambito della equitatività; ne conseguiva l'appellabilità della stessa.

Ed infatti, l'originaria domanda del condominio non precisava di essere proposta nei limiti della giurisdizione equitativa del giudice di pace; senza contare che quest'ultimo non aveva definito espressamente la propria decisione come emessa secondo equità.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - L'immondizia sul ballatoio? È un danno per il palazzo – A. Gal.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito