La sanzione per la comunicazione di conciliazione nel contatto a tutele crescenti
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 05 marzo 2015
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Per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, il Legislatore ha previsto l’introduzione di una nuova conciliazione facoltativa che:
- è ammessa entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, quindi, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso;
- può essere fatta presso una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile (Commissione di Conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e sedi sindacali) e all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Commissioni di certificazione).
Il datore di lavoro avrà, inoltre, un nuovo obbligo consistente nella comunicazione, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, dell’avvenuta o non avvenuta conciliazione e, a tal fine, il modello UniLav dovrà essere integrato.
La mancata comunicazione de quo sarà punita con la sanzione amministrativa che va da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore.
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