La rinuncia all’usufrutto è donazione

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Secondo l’agenzia delle Entrate l’atto di rinuncia del diritto di usufrutto segue il percorso previsto per l’estinzione dei diritti reali e sconta, quindi, le imposte dovute in misura proporzionale. A precisarlo è la risoluzione n. 25/E del 16 febbraio cui il Fisco riconosce la rinuncia all’usufrutto come una donazione che sconta oltre all’imposta stessa anche le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. L’aliquota dell’imposta di donazione si determina  a seconda del rapporto di coniugio o di parentela eventualmente sussistente tra il rinunciante e il beneficiario della rinuncia (tra padre e figlio, per esempio, l’aliquota è il 4%  e la franchigia è di un milione). Il caso in questione ha portato l’Agenzia ad approfondire il discorso che serve per comprendere quale è il trattamento fiscale applicabile alla rinuncia ad un diritto. La rinuncia può dar luogo all’applicazione dell’imposta di donazione e a quella di registro se si verificano alcune condizioni:

 

- se si ha un atto di rinuncia verso corrispettivo (rinuncia bilaterale) si deve applicare l’imposta proporzionale di registro;

- si ha un atto di rinuncia verso un soggetto diverso dal nudo proprietario (rinuncia “traslativa”) si applica l’imposta di registro o quella di donazione, a seconda che l’atto sia oneroso o gratuito;

- se si ha un atto unilaterale di rinuncia (rinuncia “abdicativa”) va applicata l’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Testo unico dell’imposta di donazione, che appunto concerne le rinunce abdicative.

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