La riduzione del canone registrata volontariamente e non per obbligo legge
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 01 luglio 2010
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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010, interviene nell’ambito delle imposte sulle locazioni nel momento in cui è praticata una riduzione del canone di affitto.
Nello specifico il caso esaminato riguardava un immobile strumentale.
Si chiarisce che, sebbene l'accordo di riduzione del canone non debba essere obbligatoriamente comunicato all'Amministrazione finanziaria, poiché non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto limitandosi a modificarne alcune parti accessorie (non rientra fra gli atti soggetti all'obbligo citati nell’articolo 17 del Tuir), nel caso determini la riduzione della base imponile ai fini dell'imposta di registro, dell'Iva e delle imposte sui redditi dovute dal locatore, la registrazione del documento può essere volontariamente richiesta, previa corresponsione della relativa imposta fissa di 67 euro. La registazione volontaria può essere utile ai fini probatori, per “attribuire all'atto ... la data certa di fronte ai terzi”, come il Fisco.
Nel documento si spiega, inoltre, che la scrittura privata tra il locatore e il conduttore è soggetta all'imposta di bollo 14,62 euro per ogni foglio fin dall'origine.
- nuovofiscooggi.it - Canone di locazione ribassato: non c'è obbligo di registrazione - Delvecchio
- http://www.agenziaentrate.it/ risoluzione 60 del 28 giugno 2010
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 28 – Affitti in calo senza registrazione
- ItaliaOggi, p. 26 – Affitto ridotto, registro volontario - Ricca
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