La ricerca all’estero trova gli aiuti

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La circolare n. 46/E dell’Amministrazione finanziaria è dedicata al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il documento di prassi risolve alcune questioni molto rilevanti.

- Per il bonus riconosciuto sulle spese di ricerca e sviluppo il nuovo tetto fissato a 50 milioni di euro è applicabile già ai costi sostenuti nel corso del 2007.

- Non esiste alcun limite alla cumulabilità con altre agevolazioni, purché il beneficio ottenuto non sia superiore al costo sostenuto e le altre agevolazioni non prevedano espressamente il divieto.

- Il credito d’imposta fissato nell’aliquota pari al 40% è applicabile esclusivamente sui costi riaddebitati dall’università o dall’ente pubblico di ricerca in base ad un contratto stipulato.

- Sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature da laboratorio già possedute prima del primo periodo d’imposta di validità del bonus, purché vi sia l’effettiva destinazione di questi beni alle attività di ricerca e sviluppo.

- Relativamente al costo del personale, la circolare specifica la necessità della compilazione dei fogli presenza nominativi, che riportino il numero esatto delle ora impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di R&S e per quanto riguarda i lavoratori a progetto è necessario che l’effettivo impiego sia coerente con quanto indicato nel contratto di collaborazione stipulato.

- Il bonus è erogato sotto forma di credito d’imposta, non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con i debiti relativi alle imposte sui redditi ed all’Irap del periodo in cui le spese sono state sostenute.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Il bonus ricerca guarda al passato - Poggiani

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