La reale difficoltà economica ammette il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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Respinto il ricorso di una biologa presentato avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla contrazione delle attività economiche della società per la quale lavorava tale da rendere necessaria una riduzione dei costi di gestione.

Con la sentenza n. 11465, depositata il 9 luglio 2012, la Corte di Cassazione statuisce che “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche da punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata e pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità”.

La dipendente, inoltre, nel caso in esame non poteva essere adibita ad altre mansioni all'interno della società né si è ritenuto configurabile alcun suo diritto di preferenza nell'instaurazione di un diverso rapporto di natura autonoma. L'affidamento delle sue mansioni professionali ad una biologa esterna, che veniva retribuita dietro presentazione di fatture, aveva portato un risparmio nella gestione dell'attività.
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