La raccomandata elettronica: focus sul nuovo servizio
Pubblicato il 16 novembre 2017
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Nuova generazione di raccomandate?
L’innovazione tecnologica ci ha portato a conoscere nuovi strumenti di comunicazione alternativi rispetto al tradizionale modello basato sull’invio della corrispondenza e delle raccomandate. Le e-mail e le Pec benché sfumate da un differente peso legale, hanno ormai preso il sopravvento grazie alla loro economicità, la facilità di invio e di ricezione. Eppure, proprio ora che l’utente medio iniziava a familiarizzare con questi strumenti, ecco sopraggiungere un nuovo servizio che si preannuncia come l’evoluzione della specie.
La raccomandata elettronica, dal punto di vista visivo, si presente come una normale e-mail, inviabile ad un qualunque indirizzo di posta elettronica esistente. Inoltre, così come una normale e-mail, può contenere vari file allegati. Peculiare è la sua certificazione che, almeno in linea teorica, appare ancor più evoluta rispetto al modello delle PEC.
Infatti, se nelle PEC i due gestori (dell’emittente e del destinatario) certificano l’invio ed il deposito del messaggio nella casella PEC di destinazione, la raccomandata elettronica viene a certificare il momento del download dei file da parte del destinatario.
Valenza legale ed operatività del sistema
Le aziende promotrici della raccomandata elettronica sono state oggetto di autorizzazione AUG/3432/2014 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La raccomandata elettronica, infatti, in fase di accettazione dell’invio, produce un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati. Analogamente, in fase di ricezione, viene prodotta una nuova impronta e si verifica l’esatta corrispondenza fra le due impronte.
Unicamente nel caso in cui le medesime corrispondano, viene generato un sigillo elettronico qualificato, il quale attesta che il contenuto spedito dal mittente, identificato con il numero della raccomandata elettronica, sia esattamente lo stesso pervenuto dal mittente e ricevuto dal destinatario.
Oltre al sigillo elettronico qualificato, si utilizza anche una firma digitale qualificata, così da rispettare le disposizioni normative.
D’altronde, in base al Regolamento Ue n. 910/2014, neppure al sigillo elettronico possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova.
Dubbi, perplessità e quesiti aperti
Prima di tutto l’autorizzazione ministeriale suindicata sembra limitarsi al mero avallo per l’inizio di attività legate ai servizi postali. In secondo luogo, mentre una Pec è notoriamente ritenuta un domicilio elettronico, una qualunque e-mail potrebbe non esserlo. Si immagini di riceve una notifica su di una vecchia e-mail che non si utilizza più da anni.
Altra questione irrisolta rimane in capo alle modalità di ritiro della raccomandata elettronica, che sembra aprire ampi interrogativi in ambito di protezione dei dati personali. Infatti, per ritirare una raccomandata elettronica occorre essere identificati. Ciò può avvenire previa registrazione sul sito dell’azienda che ha inviato la raccomandata elettronica, ovvero attraverso l’invio di un numero telefonico alla azienda medesima che spedirà un Sms con un codice OTP; elemento indispensabile per decriptare la raccomandata elettronica ricevuta.
In definitiva sembra molto contraddittoria l’effettiva valenza legale di un servizio che impone, al soggetto che riceve una raccomandata elettronica, l’obbligo di accettare un trattamento dei suoi dati personali unicamente per ricevere la comunicazione. Così come ampiamente contestabile la concezione di considerare ogni casella e-mail un domicilio elettronico. Il mittente potrebbe furbescamente inviare una comunicazione importante verso una e-mail che sa che il destinatario non utilizza più.
In definitiva, allo stato attuale, si evidenziano molteplici aspetti che presentano alti indicatori di farraginosità. Solamente con il tempo e la giurisprudenza di merito sarà possibile verificare, in concreto, l’effettiva forza delle raccomandate elettroniche.
Dott. Flaviano Peluso
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza
Quadro delle norme |
Regolamento Ue n. 910/2014 |
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