La prima rata può bastare

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La Ctp di Milano, con la sentenza n. 27/08 depositata il 28 febbraio 2008, chiarisce che non esiste un principio generale che imponga l’integrale pagamento delle somme indicate come dovute per poter considerare perfezionata la definizione del condono. Basta, infatti, il pagamento della prima rata come disposto dalla legge 289 del 2002. Per i giudici lombardi, intervenuti sul ricorso di un contribuente che si è visto negare il provvedimento di condono ex articolo 9-bis della citata legge, la circostanza che l’articolo 9-bis non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento delle rate successive alla prima non porta all’inefficacia del condono.
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