La previdenza della discordia

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In considerazione della vastissima mole di controversie iscritte in materia di previdenza e assistenza, il nuovo Dl 112/2008 (art. 20) ha previsto la riunificazione, d'ufficio, per i procedimenti che abbiano ad oggetto una pluralità di domande inerenti lo stesso credito. In caso di mancata riunione, l'improcedibilità può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento. Sarà il giudice a dichiarare, anche d'ufficio, l'impossibilità di ulteriore esito per le domande successive alla prima e la nullità dei pignoramenti successivi al primo.
Anche in
  • Il Sole – 24 Ore, p. 2 – La previdenza della discordia -Parente

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