La presunzione di subordinazione nelle co.co.co.

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La presunzione di subordinazione nelle co.co.co.

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/15, a far data dall’1 gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Posto che si tratta di una presunzione di subordinazione di tipo “relativo” - che potrà, quindi, essere superata con la prova contraria da parte del datore di lavoro - la stessa si applicherà alle collaborazioni le cui modalità di esecuzione saranno “organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro”, visto che non potranno sicuramente essere indice di subordinazione né la personalità delle prestazioni né, tantomeno, la continuità delle stesse.

Infatti:

  • l’esclusività della prestazione è una caratteristica anche del lavoro autonomo;

  • la continuità di per sé non può essere sintomo di subordinazione;

  • rimanendo la possibilità di stipulare contratti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c., non si può negare la legittimità di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

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