La presenza di altre abitazioni non prova l'ubicazione nel centro abitato

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Con sentenza n. 23820 del 10 novembre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Carovilli aveva confermato due ordinanze ingiunzione emesse nei suoi confronti dal sindaco del luogo per sanzionarlo a seguito della circolazione, in centro abitato, di due suoi cani privi di guinzaglio e museruola.

I giudici di legittimità hanno aderito alla contestazione avanzata dall'uomo il quale lamentava che nel verbale dei vigili non era stata indicata la norma di legge violata, ma soltanto l’ordinanza comunale che vietava la circolazione degli animali in centro abitato. Lo stesso affermava, inoltre, di aver rispettato l’ordinanza, poiché il proprio cane si trovava lungo un tratturo nei pressi della propria abitazione e non nel centro abitato. Nel caso di specie, rileva la Corte, il giudice onorario aveva erroneamente equiparato al centro abitato il luogo in questione data la presenza di alcune abitazioni; tuttavia – continua la Cassazione - la mera presenza di “altre abitazioni non è di per sé prova della ubicazione in centro abitato". Per questi motivi la decisione del Giudice di pace è stata cassata senza rinvio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Multa ko se manca la strada - Manzelli

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