La presenza del parco giochi non determina l’assunzione di alcun obbligo di sorveglianza in capo al ristoratore

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La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12401 del 21 maggio 2013, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un ristorante avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile, e quindi tenuto al risarcimento del danno, per l’infortunio che era occorso al figlio di un cliente mentre giocava nel parco giochi messo a disposizione dal ristoratore medesimo.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la circostanza che il ristoratore metta a disposizione dei clienti un parco giochi a perfetta regola d’arte non determina a carico dello stesso alcun obbligo di sorveglianza dei minori intenti all’uso delle relative attrezzature.

Anche in presenza del parco giochi, ossia, il ristoratore non assume obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prese con il contratto di ristorazione.
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