La paternità può essere disconosciuta entro un anno dalla conoscenza dell’adulterio

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Ai fini dell’esperimento dell’azione di disconoscimento di paternità, il dies a quo del termine di un anno va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che si intende disconoscere.

E’ questo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che viene ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7581 depositata il 26 marzo 2013, nell’ambito di una controversia in cui un uomo si era visto respingere l’azione di disconoscimento della paternità dei due figli, proposta due anni dopo che era venuto a sapere dell’adulterio della moglie. La prova della conoscenza dell'adulterio, nel caso in esame, era stata ritenuta acquisita alla luce delle stesse affermazioni contenute nell'atto di citazione “correttamente ritenute dal primo giudice aventi contenuto confessorio circa la certezza e non già il semplice sospetto delle relazioni della moglie con i due convenuti, attestanti durata e intensità affettiva di quegli stretti legami”.
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