La nuova prova porta con sé quella contraria
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 marzo 2012
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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 6673 del 20 febbraio 2012 – se, nel processo penale viene ammessa, d’ufficio, una nuova prova in base all'articolo 507 del Codice di procedura penale, diventa obbligatorio, per il giudice, ammettere anche eventuali prove contrarie, purché non vietate dalla legge, superflue o irrilevanti. Con l’istanza di ammissione di prova contraria, infatti, si concretizza, a tutti gli effetti, l’esercizio di un diritto alla prova, “non altrimenti sopprimibile”.
Nella specie, è stato accolto il ricorso presentato da un imputato per minaccia, molestia, violenza e atti sessuali con minorenne avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto l'assunzione di nuove prove disattendendo, senza motivazione, le istanze di prova contraria formulate dal ricorrente.
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