La nuova Legge sul cinema
Pubblicato il 31 marzo 2017
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Il primo gennaio 2017 è entrata in vigore in Italia, con soddisfazione degli interessati, la Legge n. 220 approvata il 14 novembre 2016 – e pubblicata in G.u. n. 277 del 26 novembre 2016 - recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. Un testo unitario, infatti, mancava dal 1949 ed il cinema italiano è da tempo in stato di crisi, pur avendo visto crescere gli incassi del 9% fra il 2015 ed il 2016.
Fondo per sviluppo, investimenti e incentivi
La Legge è intervenuta su diversi aspetti. Innanzitutto ha istituito un fondo per lo sviluppo, gli investimenti e gli incentivi dal valore non inferire a 400 milioni di euro annui, ricavati dagli introiti fiscali (IRES e IVA) relativi alle attività produttive della filiera cinematografica, televisiva e digitale. Tale meccanismo di autofinanziamento accrescerà le risorse destinate al cinema del 60%, il che dovrebbe restituire ossigeno a una situazione ritenuta stagnante.
Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo
Rispetto all’organizzazione del settore, la Legge verrà seguita dall’istituzione di un Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo (in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta per lo Spettacolo), composto da undici membri altamente qualificati con il compito di selezionare le richieste dei produttori e assegnare i relativi finanziamenti, con la compresenza di un sistema di incentivi automatici per le opere italiane.
Ripartizione Fondo
Come ha spiegato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, almeno il 18% del nuovo fondo sarà destinato a finanziare giovani autori, start-up e piccole sale, oltre che festival e rassegne di qualità e attività collegate alla Biennale di Venezia, all’Istituto Luce Cinecittà e al Centro sperimentale di cinematografia. Il 3% del fondo sarà invece destinato alla promozione del cinema nelle scuole. Un ulteriore investimento di 120 milioni di euro in 5 anni sarà poi utilizzato per incentivare la riapertura o la costruzione di sale cinematografiche e teatrali.
Parallelamente, è reso più semplice il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche, e dunque l’apposizione del vincolo di destinazione d’uso.
Sistema di classificazione film: self regulation
A cambiare, poi, è anche il sistema di classificazione dei film. Finora tale funzione è stata espletata da apposite commissioni ministeriali (la famosa “censura di Stato”), composte da magistrati, professori di diritto, di pedagogia e di psicologia e dai rappresentanti delle categorie dei registi, dei giornalisti cinematografici e dell’industria. Tali commissioni erano chiamate a visionare preventivamente i prodotti, ad assegnare l’eventuale nulla osta alla proiezione e a stabilire i limiti di età per i minori di 14 o di 18 anni (Legge 21 aprile 1962 n. 161).
D’ora in poi, invece, saranno gli stessi produttori a classificare i loro lavori, in un sistema di self-regulation che vedrà l’intervento statale solo in casi limite (la censura per le opere teatrali era stata già definitivamente abolita dal D.Lgs n. 3 del 1998).
A breve il Codice dello Spettacolo
Per chi attende, invece, una regolazione finalmente completa dello spettacolo dal vivo, la Legge rimanda al progetto, attualmente in lavorazione, di un autonomo Codice dello Spettacolo. A detta del Senato, il testo dovrebbe essere completato nei prossimi mesi, mentre l’Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo), ha già presentato da mesi le sue proposte sul punto.
Giovanni Landi
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia
Quadro delle norme |
Legge n. 220 del 14 novembre 2016; Legge 21 aprile 1962 n. 161; D.Lgs n. 3 del 1998. |
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