La lite tra magistrato e legale non fa cambiare il giudice

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Non costituisce causa legittima di ricusazione l'inimicizia tra magistrato e difensore posto che il disposto di cui agli artt. 36 e 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e di ricusazione per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica. E' quanto sottolineato dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 23846 del 9 giugno scorso dove viene altresì precisato come la dichiarazione di ricusazione non possa essere proposta a mezzo posta.
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  • ItaliaOggi, p. 46 – La lite tra magistrato e legale non fa cambiare il giudice - Alberici

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