La Legge Sviluppo porta novità nella vigilanza sulle cooperative

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La Legge sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, la n. 99 del 2009, al fine di favorire l’avvio di importanti processi di competitività, modernizzazione ed efficienza del sistema produttivo italiano con lo scopo di promuovere la crescita e il rilancio dell’intero sistema economico, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina legislativa delle cooperative: quella civilistica e quella scaturente dalla legislazione di settore, compresa la vigilanza.

Tra le novità previste dall’articolo 10 della Legge sono da ricordare, da una parte, quelle che riguardano la stessa definizione di società cooperativa, per cui ai fini dell’assunzione della relativa qualifica è necessaria l’iscrizione all’Albo delle società operative, dall’altra, tre specifiche disposizioni che intensificano l’azione di vigilanza delle cooperative da parte del ministero dello Sviluppo economico e – per sua delega – da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo.

Riguardo al discorso sulla vigilanza, la Legge Sviluppo interviene direttamente sul corpo di norme del Dlgs 220/2002, che contempla le modalità di svolgimento della vigilanza su tutti gli enti cooperativi, a mutualità prevalente o meno, e loro consorzi. L’azione di revisione viene resa più stringente:

- in primo luogo, si specifica che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono il loro compito di controllo affidato dalla legge esclusivamente nell’interesse pubblico;

- l’attività di revisione avviene con cadenza biennale o annuale e ha lo scopo di accertare la natura mutualistica della cooperativa. Prima che intervenisse l'aggiornamento normativo, la vigilanza sugli enti cooperativi ai fini dell’accertamento dei requisiti mutualistici era riservata in via amministrativa al Ministero. Con la legge n. 99/2009,  l’accertamento è ora svolto in via esclusiva dal ministero dello Sviluppo economico;

- da ultimo, la legge in oggetto interviene anche sull’inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale di revisione. Le coop che non si adeguano alle diffide contenute nel verbale entro i termini prescritti, anche parzialmente, sono soggette alla sanzione della sospensione semestrale dell’attività, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali. Analoga sanzione s'applica nel caso in cui la coop non comunica, ogni anno, i dati di bilancio che comprovano il raggiungimento della mutualità prevalente o della perdita della qualifica di mutualità prevalente.

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