La legge 25/2010 ripristina, con ritocchi, le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina

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Con la conversione in legge del milleproroghe ripartono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che prevedono l'imposta di registro e ipotecaria fissa (168 euro) e l'imposta catastale all'1%, dall’entrata in vigenza della legge di conversione (Legge 25/2010, pubblicata sul suppl. ord. n. 39 della “G.U.” n. 48/2010) e fino al 31 dicembre 2010, per la compravendita tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea di terreni agricoli e relative pertinenze.

Si dispone anche che gli onorari dei notai per tali atti sono ridotti alla metà.

L'agevolazione, se nei cinque anni successivi all'atto di compravendita i terreni siano ceduti o non più coltivati direttamente, decade.

La disposizione risulta snellita di vincoli rispetto alla precedente, che faceva riferimento alla legge 604/1954. Sono state, infatti, tolte alcune limitazioni: l’impossibilità di accedere al beneficio se l’acquirente nei 2 anni precedenti aveva venduto terreni superiori ad un ettaro e l’obbligo decadenziale di produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell’agricoltura sul possesso dei requisiti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – Piccola proprietà contadina prorogata con meno vincoli - Tosoni

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