Festività: come gestirle in busta paga secondo i CCNL
Pubblicato il 20 aprile 2023
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Nella prossima elaborazione dei prospetti paga inerenti alla mensilità di aprile, imprese e professionisti sono chiamati a gestire la retribuzione relativa alle giornate festive pasquali e dell’anniversario della liberazione. A seconda del sistema di paga utilizzato, orario o in misura fissa mensile, nonché a seconda della cadenza, infrasettimanale o meno, di dette festività, sarà opportuno valutare la corresponsione della relativa retribuzione eventualmente spettante.
Oltreché riesaminare quanto previsto dalla legge, sarà necessario vedere le specifiche disposizioni previste dai contratti collettivi applicati al singolo rapporto di lavoro subordinato, in quanto a questi è demandata l’eventuale determinazione della retribuzione effettivamente spettante.
Quali sono i giorni festivi
Ai sensi dell’art. 2, legge 27 maggio 1949, n. 260, sono considerati giorni festivi, oltreché tutte le domeniche, le seguenti giornate:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania) – Festività ripristinata per effetto dell’art. 1, D.P.R. n. 792/1985;
- il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell’Angelo);
- 25 aprile (anniversario della liberazione);
- 1° maggio (festa dei Lavoratori);
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Alle suddette si aggiungono la Pasqua, laddove espressamente individuata come giornata festiva dal CCNL di riferimento, e la ricorrenza del Santo Patrono che varia a seconda della sede di impiego del lavoratore.
Retribuzione spettante per le giornate festive
Nella giornata festiva il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione di fatto giornaliera anche laddove lo stesso non renda la propria prestazione lavorativa.
Specificatamente, per determinare la retribuzione spettante è opportuno suddividere le diverse fattispecie dei dipendenti retribuiti in misura fissa mensile (c.d. sistema di paga mensilizzata) dai dipendenti retribuiti in relazione alle ore di lavoro prestate (c.d. sistema di paga oraria) e, a sua volta, secondo la cadenza della festività, se infrasettimanale ovvero cadente in giornata di riposo/domenica o in un giorno “non lavorato”.
Per i dipendenti con sistema di paga in misura fissa mensile, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno giornate festive, la retribuzione resterà invariata. Ciò salvo che la festività non sia coincidente con la giornata di domenica (o giornata di riposo) o con altro giorno festivo. In tal caso, infatti, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, anche un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (generalmente 1/26) a titolo di festività non goduta.
ATTENZIONE: Per i sistemi di paga fissa mensile, salvo diversa previsione del contratto collettivo, non si configura il diritto alla percezione dell’ulteriore quota giornaliera della retribuzione relativa alla festività coincidente con la giornata di domenica/riposo nel caso in cui la giornata festiva coincida con il sabato (o altra giornata) non lavorativo nelle ipotesi di settimana corta.
Per i dipendenti retribuiti ad ore, le festività infrasettimanali godute sono retribuite sempre con la normale retribuzione globale giornaliera, ma ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro o 1/5 nel caso di adozione della settimana corta.
È, altresì, opportuno evidenziare che diversi CCNL prevedono che per i giorni festivi venga corrisposta, ai predetti lavoratori retribuiti con sistema di paga oraria, la medesima retribuzione che avrebbero percepito se quel giorno avessero lavorato secondo l’orario normale.
Cadenza festività |
Paga mensilizzata |
Paga oraria |
Festività infrasettimanale in giornata lavorativa |
Nessun ulteriore compenso |
Festività goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore previste dal “normale” orario di lavoro |
Festività cadente di sabato non lavorativo o altra giornata non lavorativa |
Nessun ulteriore compenso |
Nessun ulteriore compenso |
Festività cadente di domenica o in altra giornata di riposo |
Festività non goduta pari ad un’ulteriore giornata (generalmente 1/26) |
Festività non goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale |
CCNL più comuni ed esempi di calcolo
Di seguito alcuni esempi di calcolo.
Esempio 1
CCNL Commercio Confcommercio - Categoria impiegato, contratto a tempo pieno, con prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì - Tipologia di paga: mensilizzata |
Esempio 2
CCNL Metalmeccanica artigianato - Categoria operaio, contratto a tempo pieno, con prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì - Tipologia di paga: oraria |
Esempio 3
CCNL Igiene ambientale - Categoria impiegato, contratto a tempo pieno, con prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì - Tipologia di paga: mensilizzata N.B. Ai sensi dell’art. 21, comma 6, del CCNL “Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale”. |
Maggiorazione retributiva per lavoro festivo
I lavoratori subordinati che, invece, prestano la propria opera in una giornata festiva hanno diritto a ricevere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. La predetta maggiorazione è generalmente disciplinata dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
NOTA BENE: La prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali individuate dalla legge n. 260/1949 deve essere necessariamente concordata con il lavoratore e non può essere imposta dal datore di lavoro. Ciò assunto, l’eventuale rifiuto del dipendente alla richiesta datoriale di svolgere attività lavorativa in giornata festiva (dovendosi intendere esclusa da tale fattispecie l’attività lavorativa svolta nelle giornate di domenica) non può essere oggetto di illecito disciplinare, sia esso punito con la sanzione espulsiva o altra sanzione conservativa. Laddove il CCNL applicato al rapporto di lavoro escluda la possibilità del lavoratore di rifiutarsi, salvo i casi di comprovato motivo, di svolgere lavoro festivo, invece, il datore di lavoro sarà legittimato ad avviare un procedimento disciplinare.
Esempio
Festività ed altri eventi sospensivi del rapporto di lavoro
Il trattamento stabilito per le festività andrà corrisposto per intero al lavoratore, ai sensi dell’art. 2, legge 31 marzo 1954, n. 90, anche se lo stesso risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, congedo di maternità o congedo parentale;
- ferie e permessi, nonché assenze per giustificati motivi;
- sospensione parziale dell’attività lavorativa con diritto alla percezione degli ammortizzatori sociali.
ATTENZIONE: nei casi di sospensione dell’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in ottemperanza all’art. 3, legge 31 marzo 1954, n. 90, l’INPS (messaggio 12 giugno 2009, n. 13552) ha avuto modo di specificare che:
- per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisca a tutte le giornate lavorative del mese e non subisca alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. In tal senso le ore attinenti alle festività potranno essere incluse nel numero delle ore integrabili;
- per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto, nella determinazione delle ore integrabili, non vanno comunque considerate a carico dell’INPS le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. Altresì sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.
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