La formazione merita la “Cigs”
Pubblicato il 10 ottobre 2006
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La circolare Inps 107 del 6 ottobre 2006 si conforma all’orientamento espresso da Cassazione (sentenze 18296 del 23 dicembre 2002, 2510 del 1° marzo 1993 e 4227 del 13 aprile 1995) e Consiglio di Stato (sentenza 1412 del 25 ottobre 1996) e aderisce ai criteri fissati dalla sentenza del Tar del Lazio numero 8138, emanata esattamente un anno fa (10 ottobre 2005).
L’articolo 3, comma 5, del dl 726, 30 ottobre 1984, stabilisce che ai contratti di formazione e lavoro s’applichino le regole che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. Sulla scorta di una tra le richiamate sentenze, quella del Consiglio di Stato n. 1412, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto di formazione e lavoro con il contratto di lavoro subordinato in senso stretto. L’innegabile sostanziale identità della causa del negozio è nello scambio “lavoro contro retribuzione”, indipendentemente dalla durata del contratto. L’Inps, che con circolare 84 del 1988, per quanto attiene il trattamento straordinario di integrazione salariale riferito alla posizione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, s'era adeguata ai dettami della delibera Cipi 2 dicembre 1987, che stabiliva:
“saranno comunque esclusi dai benefici delle integrazioni salariali i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per tutta la durata del contratto, salvi i casi specificamente individuati dall’apposito Comitato selettivo in presenza di situazioni di straordinaria eccezionalità derivanti da eventi obiettivamente non predeterminabili”
fa dietrofront.
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