La Fondazione Studi ripercorre le novità del contratto a tempo determinato alla luce delle recenti modifiche normative

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Alla luce del “Collegato lavoro” - approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 19 ottobre 2010 - la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha emanato, in data 3 novembre, il principio n. 16, in cui si riepilogano tutte le novità in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il principio va ad integrare quanto già specificato con precedente principio n. 11/2008, che rimane comunque valido per l’inquadramento generale e gli approfondimenti relativi al tema in argomento.

In particolare, l’articolo 32 del Collegato lavoro ha apportato significative innovazioni alla regolamentazione che riguarda l’impugnativa del licenziamento. Nel documento, la Fondazione studi ne riprende gli aspetti peculiari, ribadendo che il lavoratore deve impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, “entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

Si sottolinea, inoltre, che la procedura di impugnazione è estesa ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore del Collegato, con decorrenza per l’impugnativa dalla scadenza del termine. La stessa prassi è prevista, inoltre, anche per i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi di precedenti norme e già cessati alla data di entrata in vigore del collegato; in questa ulteriore circostanza i 60 giorni per l’impugnativa decorrono dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

E’ prevista, infine, un’indennità risarcitoria da corrispondere nei casi di conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato. La misura che il lavoratore ha diritto a ricevere è pari a un’indennità onnicomprensiva, che varia tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nell’individuare la somma risarcitoria, il giudice deve tenere conto del numero dei dipendenti dell’azienda, delle sue dimensioni, dell'anzianità di servizio del lavoratore oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti. Tale indennità si può considerare sostitutiva della retribuzione eventualmente maturata dal lavoratore, nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la riammissione in servizio, fermo restando che il rapporto si converte a tempo indeterminato.

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