La domanda per fruire del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti

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Il regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti è opzionale, è accessibile esclusivamente a domanda e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

I soggetti interessati, già esercenti attività d’impresa alla data dell’1 gennaio 2015, dovranno presentare domanda di adesione al regime agevolato entro e non oltre il 28 febbraio 2015 ma è necessario che a tale data la posizione sia attiva.

I soggetti che, invece, intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
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