La distrazione dei beni collabora alla bancarotta
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 22 novembre 2011
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 42923 del 21 novembre 2011, interviene in tema di bancarotta per distrazione (vendita sottocosto), emersa da assenti o insufficienti giustificazioni alla scomparsa di beni e attrezzature dal magazzino.
Il percorso delle attrezzature, trattandosi di beni strumentali di valore, “dovrebbe essere tracciabile, atteso che il mancato reperimento in bonis di cespiti e attrezzature dei quali il fallito ha certamente avuto la disponibilità rappresenta, in mancanza di una convincente ed esaustiva indicazione/spiegazione della loro sorte, elemento sintomatico della distrazione degli stessi” (così già la Cassazione nella sentenza n. 40085/2011).
Nel caso in esame, poi, la distrazione - che avrebbe contribuito alla bancarotta - è stata ammessa dal socio occulto di un'attività commerciale, dichiarata fallita successivamente ai fatti. Sebbene l’imputato sostenesse di essere entrato in gioco a dissesto avviato, la Corte ha deliberato che la partecipazione alla distrazione vale la condanna per il reato di bancarotta.
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