La disponibilità economica degli anni pregressi salva dalla presunzione del redditometro

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Con una pronuncia favorevole all’accertato - sentenza n. 60/19/12 - la Ctr Lombardia afferma che se il contribuente fornisce elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'elevata capacità finanziaria nell'anno prima di quello oggetto di accertamento, è salvo dalla presunzione di maggior reddito derivante dall'applicazione del redditometro.

Nel caso di specie, la contribuente, sottoposta ad accertamento sintetico, aveva acquistato titoli e possedeva immobili in un anno in cui non avrebbe potuto disporre della necessaria liquidità derivante dal reddito dichiarato. Ma la contribuente ha prodotto documentazione sufficiente a provare che l’acquisto dei beni ed il loro mantenimento era stato effettuato con la disponibilità nel conto corrente derivata dalla gestione di un patrimonio mobiliare esistente già dall’anno precedente a quello di accertamento.
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