La diffida dell’ispettore non si estingue a rate

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Nella nota n. 2226 dell’8 marzo 2006, il ministero del Lavoro fa sapere che le somme dovute dall’azienda in conseguenza di una diffida ispettiva, non sono rateizzabili ma devono essere pagate in un’unica soluzione alla scadenza stabilita dall’ispettore. La norma da cui parte la nota è l’articolo 13 del Dlgs 124/04, ovvero la riforma delle ispezioni, per la quale il ministero ha ricevuto solleciti di chiarimenti che ha dato con la circolare n. 9 del 25 marzo 2006.

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