La dichiarazione di addebito esclude la vincolatività del precedente patto tra coniugi

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Secondo la Corte di Cassazione - sentenza 10718 dell’8 maggio 2013 - la dichiarazione di addebito, resa in sede di separazione dei coniugi, e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili inducono ad escludere radicalmente la vincolatività dell’eventuale patto che la coppia abbia siglato al termine di un periodo di crisi matrimoniale per regolare i loro rapporti economici.

Nel testo della medesima decisione, la Suprema corte ha altresì riconosciuto ammissibile il ricorso avanzato dalla moglie al fine di vedersi riconoscere l’assegno alimentare, ricorso che era stato ritenuto tardivo dai giudici di gravame.

Per i giudici di legittimità, in particolare, la domanda relativa all’assegno alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. “Si tratta pertanto” – si legge nel testo della sentenza – “di una domanda ammissibile, ancorché formulata, in conseguenza della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che non può essere qualificata come nuova ai sensi dell’articolo 345 Cpc, considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - L'addebito rende nullo il «patto» fra i coniugi - Maciocchi

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