La dichiarazione della persona offesa va supportata da altri riscontri

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I giudici della Prima sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 29372 del 27 luglio, hanno annullato, per intervenuta prescrizione del reato, la decisione con cui la Corte di appello aveva condannato un uomo per molestie telefoniche. 

Oltre ad accertare l'estinzione del reato, la Corte di legittimità ha voluto fornire alcune precisazioni sulla vicenda ed, in particolare, sulle modalità con cui era stato individuato l'imputato; i giudici di merito, nel dettaglio, avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni effettuate dalla persona offesa, costituitasi parte civile, ed il fatto che era stato utilizzato un telefono cordless istallato nel locale dove l'imputato lavorava. 

Nel testo della decisione viene, quindi, precisato come la deposizione della parte offesa può essere sì assunta, anche da sola, a prova della responsabilità dell'imputato, purchè, però, “la stessa sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità”. Considerato, infatti, l'interesse di cui è portatrice la persona offesa, soprattutto, come nel caso di specie, in cui la stessa è costituita parte civile, “più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”. E nel caso in esame – conclude la Corte – l'opportunità di reperire elementi di supporto alla prova dichiarativa appariva ancor più stringente in quanto le dichiarazioni della persona offesa non erano state confermate dai testimoni ed il contesto indiziario non era stato sufficientemente indagato.
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