La detrazione del 55% solo agli utilizzatori

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008, interviene in merito alle agevolazioni fiscali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti chiarendo che, in base ad una interpretazione sistematica della norma, sono riferibili esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Pertanto, sono escluse dalla detrazione del 55% le società di gestione immobiliare. La detrazione può essere fruita da parte delle società solo per i fabbricati strumentali “per destinazione”, ossia direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Infatti la finalità della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua un effettivo contenimento dei consumi nell’attività esercitata e ciò non può avvenire per interventi su immobili concessi in affitto dalle immobiliari di gestione.
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