La detassazione sulla produttività targata 2013
Pubblicato il 11 aprile 2013
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Continua anche nell'anno 2013 la sperimentazione per incrementare la produttività attraverso la detassazione della retribuzione ad essa collegata. I requisiti di legge per beneficiarne sono contenuti nel decreto del Governo 22 gennaio 2013, mentre il ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile, ne illustra i contenuti. Fornita una nuova nozione di retribuzione di produttività.
Il 29
marzo 2013 è stato pubblicato in “Gazzetta
Ufficiale” il Dpcm 22 gennaio 2013 che indica le modalità per
dare
attuazione alla misura sperimentale di incremento della produttività
del lavoro
per l'anno 2013, misura oggetto di proroga da parte dell'articolo 1,
comma 481,
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). A corredo
della
materia, le specificazioni offerte in data 3 aprile 2013 dal ministero
del
Lavoro con circolare n. 15/2013.
Il Dpcm
per il 2013 presenta degli elementi di novità che derivano da quanto
contenuto
nell'accordo interconfederale del 21 novembre 2012, in cui si
sollecitava il
legislatore a rendere strutturali le misure studiate per la
detassazione
disponendo, per fruire dell'agevolazione, un limite di 40.000 euro come
reddito
annuale del lavoratore.
L'AGEVOLAZIONE
Il Dpcm
individua, nel limite
delle risorse stabilite
per il 2013 (950 milioni di euro), i
parametri a cui commisurare la detassazione del 10% sulle
somme erogate a
titolo di retribuzione di produttività.
1
-
L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e
comunali è
applicabile ai soli lavoratori del
settore privato che siano titolari di reddito di lavoro
dipendente (a
prescindere dalla tipologia di contratto) che,
nell'anno 2012, non hanno superato i 40.000,00 euro lordi,
computando anche
le somme soggette in quell'anno all'imposta sostitutiva medesima.
2
-
La retribuzione di produttività
individuale su cui applicare l'imposta sostitutiva non deve essere complessivamente superiore, nel
corso del 2013, a
2.500,00 euro lordi.
3
–
I contratti di lavoro devono essere sottoscritti
da organizzazioni a livello aziendale o territoriale comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, ovvero da loro
rappresentanze
sindacali operanti in azienda. Il che comprende sia RSA che RSU.
Dalla
scrittura della norma, si evince che non è necessario che gli accordi
siano
sottoscritti da tutte le associazioni di categoria “comparativamente
più
rappresentative”, essendo sufficiente che il contratto sia firmato
anche da una
sola di esse.
Con
riferimento agli accordi in sede aziendale, il
datore di lavoro
firmatario non deve essere affiancato dall'associazione datoriale, come
specificato dall'interpello n. 8/2013.
Sempre in
tale sede è stato affermato che, per i datori di lavoro che non abbiano
al
proprio interno rappresentanze dei lavoratori che promanano da
organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli accordi
aziendali
possono essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali
territoriali in
possesso del citato requisito di rappresentatività.
Esclusi,
ai fini agevolativi in discorso, i contratti nazionali di categoria.
RETRIBUZIONE DI
PRODUTTIVITA'
Il decreto
offre, rispetto a precedenti formulazioni normative, una nuova nozione
di
retribuzione di produttività:
“per
retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate,
in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori
quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione,
|
In
sostanza, la norma individua due percorsi alternativi per
identificare
una retribuzione di produttività che possa dare seguito
all'agevolazione in
parola.
Sul punto,
la circolare n. 15/2013 afferma che le
due definizioni possono sussistere all'interno di uno stesso contratto
di
lavoro, ammettendo che la norma contrattuale può disporre
l'erogazione di
una retribuzione rientrante in una delle nozioni ed allo stesso tempo
l'erogazione di una retribuzione in esecuzione dell'altra nozione di
retribuzione di produttività.
1.
Prima definizione
In questa
si fa riferimento a voci retributive,
separatamente valorizzate all'interno del contratto, che variano in
funzione di
indicatori quantitativi atti a misurare alternativamente la
produttività, la
redditività, la qualità, l'efficienza e l'innovazione dell'impresa.
Perchè sia
agevolabile la retribuzione erogata, è sufficiente che nel contratto
sia
prevista la correlazione con uno solo di essi; inoltre gli importi
erogabili
possono anche risultare incerti nella corresponsione o nell'ammontare.
Semplificando,
in questa definizione possono prevedersi voci collegate:
-
all’andamento del fatturato;
- ad una
maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti
cui si
dà riscontro;
- a minori
costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
- alla
lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
- a
prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal
contratto
nazionale di categoria;
- a premi
di rendimento o produttività ovvero a quote retributive ed eventuali
maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari
come: a
ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di
reperibilità, di
turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
- ai
ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati
ad un
miglioramento della produttività.
L'agevolazione
può essere riconosciuta sulle quote orarie o sulle maggiorazioni
previste,
contrattualmente, al fine di migliorare la produttività, riguardanti
anche:
- modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro aziendali
- modifiche in materia di lavoro domenicale o festivo, e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.
2.
Seconda definizione
In
sostituzione delle suddette fattispecie, recita la norma, è ammissibile
praticare una seconda via che però richiede
l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di
intervento:
a)
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con
modelli
flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione
tecnologica e
alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo
delle
strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività
convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della
collocazione oraria della prestazione;
b)
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una
programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie
eccedenti le due settimane;
c)
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove
tecnologie
con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare
l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo
svolgimento delle
attività lavorative;
d)
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di
integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di
innovazione
tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.
In pratica, per
l'accesso alla
detassazione di produttività si richiede che nei contratti collettivi
sia
prevista congiuntamente l'introduzione di almeno una misura in almeno 3
delle
aree di intervento suesposte.
A titolo
di esempio, il ministero del Lavoro indica che il contratto potrà
riportare
turni di lavoro che comportano un utilizzo più efficiente dell'unità
produttiva
nonchè un'ampia intercambiabilità di mansioni diretta ad un impiego più
flessibile del personale.
DEPOSITO DEI
CONTRATTI
Per
consentire il controllo di conformità dei contenuti degli accordi
siglati alla
normativa contenuta nel Dpcm, sul datore
di lavoro ricade l'obbligo di depositare i contratti presso la Dtl
territorialmente competente nel termine di 30 giorni a partire dalla
sottoscrizione degli stessi.
Possono
contemplarsi due ipotesi:
1. Contratti già sottoscritti alla data di
entrata in vigore del Dpcm 22 gennaio 2013 (13 aprile 2013) → il
termine di 30
giorni decorre dal 13 aprile 2013.
2. Contratti già depositati a qualsiasi
titolo → non è necessario un nuovo deposito.
E' importante
ricordare che la detassazione sul
reddito di produttività può essere applicata solo dopo la
sottoscrizione del
contratto che la contempla.
Fa
eccezione il caso dei contratti sottoscritti in base alla previgente
disciplina, che disciplinano una retribuzione legata alla produttività
secondo
le definizioni fissate dal Dpcm 22 gennaio 2013. In questo caso,
l'imposta
sostitutiva del 10% è applicabile a partire dal 1° gennaio 2013.
In sede di
deposito, al contratto è necessario
allegare una autodichiarazione di conformità riguardante la
corrispondenza
dell'accordo alle disposizioni previste dalle norme.
Tale
autorichiarazione, precisa il ministero, può costituire atto separato
dal
contratto vero e proprio ma può anche essere ricompresa all'interno di
esso.
In
presenza di contratti già depositati, l'autodichiarazione può
consistere nella
sola indicazione degli estremi dei relativi contratti e dell'avvenuto
deposito;
l'invio alla Dtl può avvenire anche a mezzo di posta elettronica
certificata
Con
riferimento al deposito, si ricorda che gli accordi regionali devono
essere
depositati presso la Dtl con sede nel capoluogo di Regione, mentre gli
accordi
di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Dtl nel
cui
ambito ha sede l'azienda.
Nel caso
di accordi territoriali, all'invio ed al deposito possono provvedere
indistintamente sia le associazioni firmatarie che le imprese che
applicano
l'accordo.
CONSIDERAZIONI
In ordine
alla fattibilità delle aziende di riuscire a sottoscrivere accordi
conformi a
quanto richiesto dal Dpcm, si deve rilevare che nell'ambito di piccole
e micro
imprese può sussistere una certa difficoltà a mettere in atto attività
consone
alle voci retributive legate alla produttività come intesa dalle due
nozioni di
“retribuzione” offerte dal decreto.
Se fino al
2012 era possibile legare alcune voci, tipo straordinari o lavoro
notturno, ad
un aumento di produttività od efficienza, nel 2013 si richiede che
l'accordo di
secondo livello qualifichi un indice quantitativo di efficienza,
redditività,
produttività o ancor più, che si attivi una misura in almeno 3 delle 4
aree di
intervento individuate.
Ciò può
tradursi,
ovviamente, nella decisione delle piccole imprese di non avvalersi
delle norme
che riguardano la detassazione delle somme legate alla produttività.
QUADRO DELLE NORME - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 . Circolare ministero del Lavoro 3 aprile 2013, n. 15 |
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