La detassazione sulla produttività targata 2013

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Continua anche nell'anno 2013 la sperimentazione per incrementare la produttività attraverso la detassazione della retribuzione ad essa collegata. I requisiti di legge per beneficiarne sono contenuti nel decreto del Governo 22 gennaio 2013, mentre il ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile, ne illustra i contenuti. Fornita una nuova nozione di retribuzione di produttività.


Il 29 marzo 2013 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il Dpcm 22 gennaio 2013 che indica le modalità per dare attuazione alla misura sperimentale di incremento della produttività del lavoro per l'anno 2013, misura oggetto di proroga da parte dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). A corredo della materia, le specificazioni offerte in data 3 aprile 2013 dal ministero del Lavoro con circolare n. 15/2013.


Il Dpcm per il 2013 presenta degli elementi di novità che derivano da quanto contenuto nell'accordo interconfederale del 21 novembre 2012, in cui si sollecitava il legislatore a rendere strutturali le misure studiate per la detassazione disponendo, per fruire dell'agevolazione, un limite di 40.000 euro come reddito annuale del lavoratore.


L'AGEVOLAZIONE


Il Dpcm individua
, nel limite delle risorse stabilite per il 2013 (950 milioni di euro), i parametri a cui commisurare la detassazione del 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività.


1 -
L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali è applicabile ai soli lavoratori del settore privato che siano titolari di reddito di lavoro dipendente (a prescindere dalla tipologia di contratto) che, nell'anno 2012, non hanno superato i 40.000,00 euro lordi, computando anche le somme soggette in quell'anno all'imposta sostitutiva medesima.


2 -
La retribuzione di produttività individuale su cui applicare l'imposta sostitutiva non deve essere complessivamente superiore, nel corso del 2013, a 2.500,00 euro lordi.


3 –
I contratti di lavoro devono essere sottoscritti da organizzazioni a livello aziendale o territoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il che comprende sia RSA che RSU.


Dalla scrittura della norma, si evince che non è necessario che gli accordi siano sottoscritti da tutte le associazioni di categoria “comparativamente più rappresentative”, essendo sufficiente che il contratto sia firmato anche da una sola di esse.


Con riferimento agli accordi in sede aziendale, il datore di lavoro firmatario non deve essere affiancato dall'associazione datoriale, come specificato dall'interpello n. 8/2013.


Sempre in tale sede è stato affermato che, per i datori di lavoro che non abbiano al proprio interno rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli accordi aziendali possono essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.


Esclusi, ai fini agevolativi in discorso, i contratti nazionali di categoria.


RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA'


Il decreto offre, rispetto a precedenti formulazioni normative, una nuova nozione di retribuzione di produttività:

“per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione,


o,


in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura” in almeno tre definite aree di intervento.


In sostanza, la norma individua due percorsi alternativi per identificare una retribuzione di produttività che possa dare seguito all'agevolazione in parola.


Sul punto, la circolare n. 15/2013 afferma che le due definizioni possono sussistere all'interno di uno stesso contratto di lavoro, ammettendo che la norma contrattuale può disporre l'erogazione di una retribuzione rientrante in una delle nozioni ed allo stesso tempo l'erogazione di una retribuzione in esecuzione dell'altra nozione di retribuzione di produttività.


1. Prima definizione


In questa si fa riferimento a voci retributive, separatamente valorizzate all'interno del contratto, che variano in funzione di indicatori quantitativi atti a misurare alternativamente la produttività, la redditività, la qualità, l'efficienza e l'innovazione dell'impresa.


Perchè sia agevolabile la retribuzione erogata, è sufficiente che nel contratto sia prevista la correlazione con uno solo di essi; inoltre gli importi erogabili possono anche risultare incerti nella corresponsione o nell'ammontare.


Semplificando, in questa definizione possono prevedersi voci collegate:


- all’andamento del fatturato;


- ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;


- a minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;


- alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);


- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;


- a premi di rendimento o produttività ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;


- ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività.


L'agevolazione può essere riconosciuta sulle quote orarie o sulle maggiorazioni previste, contrattualmente, al fine di migliorare la produttività, riguardanti anche:

  • modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro aziendali
  • modifiche in materia di lavoro domenicale o festivo, e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.


2. Seconda definizione


In sostituzione delle suddette fattispecie, recita la norma, è ammissibile praticare una seconda via che però richiede l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:


a)
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;


b)
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;


c)
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;


d)
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.


In pratica, per l'accesso alla detassazione di produttività si richiede che nei contratti collettivi sia prevista congiuntamente l'introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento suesposte.


A titolo di esempio, il ministero del Lavoro indica che il contratto potrà riportare turni di lavoro che comportano un utilizzo più efficiente dell'unità produttiva nonchè un'ampia intercambiabilità di mansioni diretta ad un impiego più flessibile del personale.


DEPOSITO DEI CONTRATTI


Per consentire il controllo di conformità dei contenuti degli accordi siglati alla normativa contenuta nel Dpcm, sul datore di lavoro ricade l'obbligo di depositare i contratti presso la Dtl territorialmente competente nel termine di 30 giorni a partire dalla sottoscrizione degli stessi.


Possono contemplarsi due ipotesi:


1. Contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Dpcm 22 gennaio 2013 (13 aprile 2013) → il termine di 30 giorni decorre dal 13 aprile 2013.


2. Contratti già depositati a qualsiasi titolo → non è necessario un nuovo deposito.


E' importante ricordare che la detassazione sul reddito di produttività può essere applicata solo dopo la sottoscrizione del contratto che la contempla.


Fa eccezione il caso dei contratti sottoscritti in base alla previgente disciplina, che disciplinano una retribuzione legata alla produttività secondo le definizioni fissate dal Dpcm 22 gennaio 2013. In questo caso, l'imposta sostitutiva del 10% è applicabile a partire dal 1° gennaio 2013.


In sede di deposito, al contratto è necessario allegare una autodichiarazione di conformità riguardante la corrispondenza dell'accordo alle disposizioni previste dalle norme.


Tale autorichiarazione, precisa il ministero, può costituire atto separato dal contratto vero e proprio ma può anche essere ricompresa all'interno di esso.


In presenza di contratti già depositati, l'autodichiarazione può consistere nella sola indicazione degli estremi dei relativi contratti e dell'avvenuto deposito; l'invio alla Dtl può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata


Con riferimento al deposito, si ricorda che gli accordi regionali devono essere depositati presso la Dtl con sede nel capoluogo di Regione, mentre gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Dtl nel cui ambito ha sede l'azienda. 


Nel caso di accordi territoriali, all'invio ed al deposito possono provvedere indistintamente sia le associazioni firmatarie che le imprese che applicano l'accordo.


CONSIDERAZIONI


In ordine alla fattibilità delle aziende di riuscire a sottoscrivere accordi conformi a quanto richiesto dal Dpcm, si deve rilevare che nell'ambito di piccole e micro imprese può sussistere una certa difficoltà a mettere in atto attività consone alle voci retributive legate alla produttività come intesa dalle due nozioni di “retribuzione” offerte dal decreto.


Se fino al 2012 era possibile legare alcune voci, tipo straordinari o lavoro notturno, ad un aumento di produttività od efficienza, nel 2013 si richiede che l'accordo di secondo livello qualifichi un indice quantitativo di efficienza, redditività, produttività o ancor più, che si attivi una misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento individuate.


Ciò può tradursi, ovviamente, nella decisione delle piccole imprese di non avvalersi delle norme che riguardano la detassazione delle somme legate alla produttività.


QUADRO DELLE NORME

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228

- Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013

. Circolare ministero del Lavoro 3 aprile 2013, n. 15

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