La denuncia dei redditi è sempre rettificabile

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Dalla simultanea attività di verifica fiscale viene precluso il solo ravvedimento operoso, non anche la rettifica della dichiarazione dei redditi che avvenga presentando una dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis del dpr n. 322/98) anche dopo l’avvenuto inizio d’una verifica dell’amministrazione finanziaria. Ciò in quanto, sancisce la Commissione tributaria provinciale di Ferrara attraverso la sentenza n. 4/5/2008, la dichiarazione dei redditi è configurabile come una manifestazione di scienza del contribuente, perciò è sempre rettificabile. Gode di un’autonomia che le è propria e non essendo strumentale ad altri istituti non esiste norma che possa impedire la sua presentazione anche in seguito alla già intrapresa attività di verifica fiscale.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – La denuncia dei redditi è sempre rettificabile - Paladino

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