La crisi “spinge” le ferie

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Spetta al datore individuare il periodo per il godimento delle ferie, che va preventivamente comunicato al lavoratore. E’ quanto dispone l’articolo 2109 del Codice civile, che però incontra un limite nell’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003, a norma del quale almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate devono essere godute nell’anno di maturazione e, se lo richiede il prestatore di lavoro, in modo consecutivo. Le settimane di ferie annuali maturate che restano, vanno invece godute durante i diciotto mesi che seguono la fine dell’anno di maturazione. La violazione della norma del decreto 66 citata, comporta per il datore una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ciascun lavoratore e per ogni periodo cui la violazione si riferisce. Il periodo minimo di godibilità delle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto. In ogni caso, la Costituzione e la legge dispongono l’irrinunciabilità delle ferie, specialmente oggi che la crisi spinge le aziende ad imporre ai dipendenti di smaltire il monte ferie arretrate.
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