La Corte di giustizia Ue boccia le differenze Iva

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Nella disamina della settimana si approfondisce il tema del diritto comunitario, nello specifico vengono trattati due argomenti di grande rilievo: l’Iva e il trattamento fiscale dei dividendi in entrata o uscita.

Nell’obiettivo della realizzazione di un mercato comune con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno europea ha scelto come principale imposta sui consumi l’Iva. Per tale obiettivo è necessario che si applichino nei vari Stati membri legislazioni comuni e uniformi tali da non falsare le condizioni di concorrenza e non ostacolare la libera circolazione delle merci e dei servizi. Per questo il Legislatore comunitario si adopera con la propria normativa nell’armonizzazione delle legislazioni Iva. A far rispettare le regole ai singoli Paesi Ue entra in gioco di Giustizia cui spetta il ruolo del vigile e le cui sentenze sono vincolanti sia per gli Stati sia per le istituzioni europee. Un esempio di intervento in merito a questioni italiane si ha con la sentenza della causa C-228/05 che ha posto fine all’indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sull’acquisto di autoveicoli e delle spese accessorie.        

Inoltre, da anni porta avanti la lotta contro le discriminazioni che alcuni Governi Ue, Italia compresa, pongono a danno di persone fisiche, aziende o fondi pensione di un altro Paese europeo derivanti dal trattamento fiscale dei dividendi in entrata o uscita. Le procedure d’infrazione sono avanzate per indebite restrizioni alla libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 56 dei Trattati europei.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 26 – Dividendi in uscita, sotto accusa

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