La convivenza dei sistemi di tutela in caso di licenziamento

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Dal 7 marzo 2015 è in vigore il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti al quale si applica un nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento.

Al di là della constatazione che, giusto art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, le nuove tutele si applicheranno anche nei casi di conversione, dal 7 marzo 2015, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti in precedenza nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dalla suddetta data, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, Leggen. 300 del 20 maggio 1970, ad oggi nelle aziende convivono contemporaneamente diversi regimi di tutela in caso di licenziamento.

Il licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale

In caso di licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità, oppure dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, la sanzione prescinde sempre dalla dimensione occupazionale dell’azienda e consiste nella reintegra nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto ed è identica.

Cambia, invece, il parametro di riferimento.

Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Reintegra;
- Risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.
- Reintegra;
- Risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto

Il licenziamento disciplinare

In caso di licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la tutela cambia a seconda che il datore di lavoro raggiunga o meno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970.


Aziende con più di 15 dipendenti

Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015

- Reintegra;
- Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.
- Reintegra
- Risarcimento del danno non superiore a cinque mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto


Aziende fino a 15 dipendenti

Lavoratore assunto
fino al 7 marzo 2015
Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Se il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, la tutela cambia per le aziende con più di 15 dipendenti.


Aziende con più di 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015
Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Reintegra;
- Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Aziende fino a 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015
Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa

In tutti gli altri casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa la tutela cambia a seconda che il datore di lavoro raggiunga o meno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970.


Aziende con più di 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Aziende fino a 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015

- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui è accertata dal giudice la manifesta insussistenza del fatto le sanzioni – diverse a seconda della dimensione aziendale - sono di seguito illustrate.


Aziende con più di 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015
Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015
- Reintegra;
- Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Aziende fino a 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015
- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


In tutti gli altri casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo le sanzioni applicabili sono quelle che seguono.


Aziende con più di 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015

- Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Aziende fino a 15 dipendenti

Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015
Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015
- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Vizi formali e procedurali

Anche nei casi di vizi di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, Legge n. 604/1966, nonché di violazione della procedura di licenziamento disciplinare di cui all’art. 7, Legge n. 300/1970, la tutela cambia a seconda delle dimensioni aziendali


Aziende con più di 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015

- Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Aziende fino a 15 dipendenti
Lavoratore assunto
fino al 6 marzo 2015

Lavoratore assunto
dal 7 marzo 2015

- Riassunzione;
in alternativa ed a scelta del datore di lavoro
- Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità;
- Riferimento a retribuzione globale di fatto.
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mezza dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a uni e non superiore a sei;
- Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Quadro delle norme
Legge n. 604/1966
Legge n. 300 del 20 maggio 1970
D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015


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