La consolidante detta la proroga

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La proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli studi di settore, disposta dal Dcpm 4 giugno 2009 (“Gazzetta Ufficiale” 137 del 16 giugno), non risolve i problemi sorti in passato riguardanti l’individuazione dei termini di versamento per le società aderenti al sistema di tassazione dell’Ires su base consolidata nazionale. Sul tema è intervenuta la circolare n. 41/E/2007, che però ha trattato solo il caso dei soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi, tralasciando quello di adesione al consolidato fiscale. Nell’ipotesi di adesione al regime consolidato, gli obblighi di versamento dell’Ires di tutte le società del gruppo fanno capo alla consolidante e, analogamente, i termini di versamento vanno sempre riferiti a quest’ultima. Il Dcpm indicato prevede un differimento dei termini di versamento, sia a titolo di saldo 2008 che di primo acconto 2009, che si estende anche alle società partecipanti. Infatti, se la consolidante rientra negli studi di settore, il termine di versamento dell’Ires di gruppo deve ritenersi rinviato al 6 luglio 2009, anche se una o più delle società controllate non sono sottoposte agli studi. Senza tale opzione, le stesse società partecipate sarebbero state obbligate ad effettuare il versamento Ires nei termini ordinari. Viceversa, nel caso in cui solo le consolidate applicano gli studi di settore (vedi il caso delle holding di gestione di partecipazioni che sono soggette ai parametri), si deve osservare che in assenza di tassazione di gruppo esse avrebbero potuto beneficiare di un maggior termine, mentre in questo modo non possono usufruire della proroga dei 20 giorni e così hanno dovuto anticipare la provvista per consentire alla consolidante il versamento entro il 16 giugno scorso, ferma restando la possibilità di rinviare il pagamento dell’Ires di gruppo al 16 luglio prossimo con la maggiorazione dello 0,40%. Relativamente al caso di versamento dell’Irap e delle imposte sostitutive, è da osservare che le società del gruppo verseranno i tributi in relazione alla situazione individuale di ciascuna di esse. Di conseguenza, se la consolidante non usufruisce del termine di differimento al 6 luglio, ma alla consolidata si applicano gli studi di settore, quest’ultima potrà versare l’Irap nel termine differito previsto dal provvedimento del 4 giugno.
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