La consegna di medicinali è prestazione autonoma

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La Cassazione, con la sentenza n. 10629 dell’8 maggio 2009, ha stabilito che per qualificare il rapporto di lavoro, ossia distinguere un’attività autonoma da una subordinata, accanto all’assoggettamento all’esercizio del potere direttivo del datore, nel caso di prestazioni estremamente semplici e ripetitive, sono da considerare anche elementi come continuità e durata dell’attività svolta, modalità di erogazione del compenso e regolamentazione dell’orario di lavoro. Il caso muove dalla richiesta del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte di un lavoratore che aveva svolto durante un certo periodo il servizio di consegna di medicinali per un’azienda. Il rapporto di lavoro descritto è ritenuto autonomo anche “per la scarsità di importanza delle direttive impartite in quanto riferite ad elementi accessori derivanti dall’esercizio espletato e dalle merci trasportate e non attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione”.
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