La conciliazione nel contratto a tutele crescenti e la relativa comunicazione

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La conciliazione nel contratto a tutele crescenti e la relativa comunicazione

In caso di licenziamento di lavoratori a cui si applica il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 - al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge - il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso) una conciliazione presso:

  • le Commissioni di Conciliazione c/o le Direzioni Territoriali del Lavoro (articolo 2113 c.c., comma 4);
  • le sedi sindacali (articolo 2113 c.c., comma 4);
  • le Commissioni di certificazione (articolo 76, D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003).

La nuova conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi consente al datore di lavoro di offrire, al lavoratore, una somma predeterminata in modo certo, in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

Più nello specifico, l’offerta datoriale deve essere di un importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, da consegnare al lavoratore con assegno circolare.

Il suddetto importo, comunque, non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale ma eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario.

L'accettazione, da parte del lavoratore, dell'assegno in sede di conciliazione, comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento stesso, anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

La comunicazione telematica

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, il Legislatore ha previsto che alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto si aggiunga un'ulteriore comunicazione da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro nella quale dev'essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, ha comunicato che a partire dall’1 giugno 2015, nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un’applicazione - denominata "UNILAV_Conciliazione" - attraverso la quale tutti i datori di lavoro possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dal citato articolo 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

La procedura

Tuttavia, per poter effettuare tale comunicazione i datori di lavoro devono registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione.

In tal modo il sistema provvede, nella prima schermata, a collegare l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Nella seconda schermata, il sistema propone i dati già presenti al suo interno, comunicati con il modello "UNILAV_Cess", relativi a:

  • lavoratore;
  • datore di lavoro;
  • rapporto di lavoro.

A questo punto devono essere compilati gli ulteriori campi:

  • data di proposta dell'offerta di conciliazione;
  • esito (SI/NO) di tale offerta;

nonché, in caso di esito positivo:

  • sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
  • importo offerto;
  • esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Nella terza ed ultima schermata, il sistema offre la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Ulteriori specificazioni

In data 22 luglio 2015, con nota prot. n. 3845, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno integrare la precedente nota al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.

Il Dicastero ha, quindi, specificato che la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, ex comma 3, articolo 6, D.Lgs. n. 23/2015:

  • è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  • è dovuta anche dalle Agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

In tale occasione è stato, altresì, sottolineato che, analogamente a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Nel caso di specie, prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9, Legge n. 12/79;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalla Legge n. 12/79. Per questi soggetti costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla DTL della Provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della Legge n. 608 del 28 novembre 1996;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 297 dell’11 dicembre 2002;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31, D.Lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

La sanzione

L’omissione della comunicazione integrativa di conciliazione è assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero con la sanzione amministrativa che va da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Analogamente alla mancata comunicazione di cessazione, si ritiene che al caso di specie sia applicabile la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

 

                           COMUNICAZIONE DI CONCILIAZIONE PER CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

                            VIOLAZIONE

                               SANZIONI

Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 23/2015

Nel caso in cui, a seguito di licenziamento di lavoratori a cui si applica il contratto a tutele crescenti, sia stata proposta al lavoratore la conciliazione:

per non aver comunicato entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro l'avvenuta, ovvero la non avvenuta, conciliazione.

Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (rinvio effettuato dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 23/2015)

Sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Applicabile la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004:

Sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 per ogni lavoratore interessato.

Sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981:

Sanzione amministrativa pari ad euro 166,66 per ogni lavoratore interessato.

 

 

                                            Quadro delle norme

Art. 2113 c.c.

Legge n. 12/1979

Legge n. 689/1981

Legge n. 608/1996

D.Lgs. n. 297/2002

D.Lgs. n. 276/2003

D.Lgs. n. 124/2004

D.Lgs. n. 23/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015

 

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