La comunicazione della Pec è esente da imposta di bollo

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L'Agenzia delle entrate, nel rispondere ad una consulenza giuridica, con la risoluzione n. 45, del 5 luglio 2013, chiarisce che il regime di esenzione dell'imposta di bollo riguarda anche le imprese individuali chiamate all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013, qualora già iscritte al Registro delle imprese.

Il documento richiama l'articolo 16, comma 6, del DL n. 185/2008 dove, in merito all'obbligo introdotto per le imprese societarie, precisa che “L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

L'Agenzia spiega come una diversa interpretazione della disposizione comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra soggetti diversi (imprese individuali e societarie) con il medesimo obbligo.

L'imposta di bollo è dovuta, per l'adempimento principale, qualora la domanda di inserimento dell'indirizzo Pec sia presentata contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese. La successiva domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo Pec non dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Le ditte non pagano il bollo sulla Pec - M. Bel.
  • ItaliaOggi, p. 33 - Comunicazioni Pec Non c’è bollo - Rosati

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