La Circolare 21/E/2014 sulla disciplina fiscale dei fondi di investimento alternativi

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Con il Dlgs 44/2014 è stata attuata in Italia la Direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (cosiddetta “direttiva Aifm”) sui gestori di fondi di investimento alternativi e sono state apportate una serie di modifiche civilistiche e fiscali alla disciplina degli Organismi di investimento collettivo del risparmio.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 del 10 luglio 2014, fornisce alcuni chiarimenti circa le disposizioni fiscali emanate in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera p) della Legge n. 96/2013, che sono contenute nel suddetto provvedimento.

Nello specifico, la circolare analizza il regime fiscale delle Sicaf immobiliari (società di investimento a capitale fisso); le modalità di tassazione dei redditi da partecipazione ad Oicr italiani e ad Oicr esteri non immobiliari; le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad Oicr e il nuovo regime fiscale per i redditi da partecipazione in fondi immobiliari esteri.

Regime fiscale delle Sicaf

Alle Sicaf viene applicato il regime fiscale previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare, nel caso in cui le stesse società investano in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche. Trovano, dunque, applicazione le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari.

Si applica, invece, il regime fiscale previsto per le Sicav nel caso si tratti di società di investimento a capitale fisso diverse da quelle immobiliari. Tale regime fiscale prevede le agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società.

Infine, a prescindere dall’oggetto dell’investimento, si applicano a tutte le Sicaf le stesse disposizioni previste per le Sicav in materia di Irap, di cui agli articoli 3 e 6 del Dlgs n. 446/1997.

Partecipazione ad Oicr

La circolare si sofferma poi sul trattamento impositivo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicr, effettuando una distinzione tra i redditi da partecipazione ad Oicr italiani non immobiliari e i redditi da partecipazione ad Oicr esteri non immobiliari. Si sottolinea al riguardo che le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali organismi hanno subito delle semplificazioni.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Società d’investimento a capitale fisso, Irap come le Sicav -
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31- Oicr tassati al valore effettivo - Tamburro

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