La cessione può ridurre il personale
Pubblicato il 10 maggio 2006
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La società che cede il ramo d’azienda non è tenuta a verificare le capacità imprenditoriali dell’acquirente. Ciò è quanto si legge nella sentenza 10108 della Corte di Cassazione dello scorso 2 maggio. si è pronunciata sul trasferimento d’azienda affermando, per la prima volta, che non può essere considerato in frode alla legge né concluso per motivo illecito il contratto di cessione d’azienda che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base a circostanze concrete, renda probabile la cessazione dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro. , accogliendo il ricorso proposto da un gruppo di lavoratori di una società che è stata ceduta ai sensi dell’articolo 2112 del C.c., afferma il principio per cui “nessun limite, nemmeno implicito, è stato posto alla libertà dell’imprenditore di dismettere l’azienda”, ma, altresì precisa che questa libertà di dismissione è un diritto garantito dall’articolo 41 della Costituzione. La suddetta decisione recepisce in pieno la statuizione della Corte Costituzionale secondo cui i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario (ordinanza 56 del 10 febbraio 2006).
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