La Cassazione sulle migliorie concordate nei contratti di locazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5024 del 1° marzo 2011, si è pronunciata in una vicenda in cui le parti di un contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo avevano concordato il regime delle migliorie prevedendo espressamente che ”ogni aggiunta che non può essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il consenso del proprietario”.

In tale situazione – sottolinea la Corte - il locatore non era legittimato, a fine contratto, a richiedere la riduzione in pristino delle opere al conduttore se precedentemente aveva prestato il suo consenso a tutti i lavori di miglioria operati da quest'ultimo, firmando tutti i documenti compresa la denuncia di inizio attività. D'altro canto, il conduttore non poteva chiedere al locatore un'indennità per le migliorie apportate, indennità che, per contro, gli sarebbe spettata solo dopo l'eventuale demolizione delle modifiche.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - La miglioria concordata non si elimina – Sa. Fo.

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