La Cassazione sulla formazione continua
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 marzo 2010
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La Cassazione si è pronunciata in materia di formazione continua dei professionisti intervenendo in una vicenda di un notaio di Ancona che, non avendo accumulato, in un biennio, i 100 crediti formativi richiesti, si era visto irrogare una sanzione disciplinare.
Nel testo dell'ordinanza n. 2235 del 1° febbraio 2010, in particolare, la Corte ha sottolineato come, per i professionisti, il mancato aggiornamento comporti un danneggiamento alla dignità, al decoro e al prestigio della professione che va soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di errori gravi tecnici. Inoltre, è da escludere che le norme deontologiche elaborate da un consiglio dell’ordine professionale – si legge nel testo del provvedimento – siano suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale nè che possa ravvisarsi, nell’obbligo imposto a un professionista di formazione ed aggiornamento, l’introduzione di un nuovo requisito per l’esercizio della professione, altrimenti coperta da riserva di legge.
Ribadita, quindi, l'obbligatorietà della formazione professionale e la legittimità dell'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato raggiungimento dei crediti richiesti, i giudici di Cassazione hanno poi precisato come, ai fini dell’applicazione di specifiche circostanze attenuanti rispetto alla sanzione disciplinare irrogata, deve comunque essere tenuta in considerazione l’eventuale esistenza di particolari e comprovate condizioni di salute che impediscono al professionista di raggiungere il numero minimo di crediti formativi previsti.
Sempre sul fronte della formazione continua, lo scorso 8 marzo, a Bologna, è stata ufficializzata una convenzione di reciprocità tra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro grazie alla quale i professionisti bolognesi iscritti ai tre ordini professionali, a determinate condizioni, potranno partecipare agli eventi formativi organizzati anche da ordine e fondazione di non appartenenza.
Nel testo dell'ordinanza n. 2235 del 1° febbraio 2010, in particolare, la Corte ha sottolineato come, per i professionisti, il mancato aggiornamento comporti un danneggiamento alla dignità, al decoro e al prestigio della professione che va soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di errori gravi tecnici. Inoltre, è da escludere che le norme deontologiche elaborate da un consiglio dell’ordine professionale – si legge nel testo del provvedimento – siano suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale nè che possa ravvisarsi, nell’obbligo imposto a un professionista di formazione ed aggiornamento, l’introduzione di un nuovo requisito per l’esercizio della professione, altrimenti coperta da riserva di legge.
Ribadita, quindi, l'obbligatorietà della formazione professionale e la legittimità dell'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato raggiungimento dei crediti richiesti, i giudici di Cassazione hanno poi precisato come, ai fini dell’applicazione di specifiche circostanze attenuanti rispetto alla sanzione disciplinare irrogata, deve comunque essere tenuta in considerazione l’eventuale esistenza di particolari e comprovate condizioni di salute che impediscono al professionista di raggiungere il numero minimo di crediti formativi previsti.
Sempre sul fronte della formazione continua, lo scorso 8 marzo, a Bologna, è stata ufficializzata una convenzione di reciprocità tra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro grazie alla quale i professionisti bolognesi iscritti ai tre ordini professionali, a determinate condizioni, potranno partecipare agli eventi formativi organizzati anche da ordine e fondazione di non appartenenza.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 36 – Censurato chi non segue la formazione continua - Saporito
- ItaliaOggi - Brevi, p. 28 - Professioni
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