La casa è rurale se ha i requisiti di ruralità. Non rileva il classamento

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L’agenzia del Territorio, con nota del 26 febbraio 2010, nel ribadire quanto detto con la circolare 7/2007, conferma che un immobile è rurale quando sono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto legge n. 557/1993. Non rileva per la ruralità la categoria catastale di appartenenza. Pertanto, i fabbricati rurali, ossia con i requisiti rurali, a uso abitativo non scontano l’Ici anche se “iscritti in una qualunque categoria del gruppo A”, ad eccezione delle abitazioni con caratteristiche di lusso (categorie A/1 e A/8), e ciò vale anche per l’immobile strumentale all'esercizio dell'attività agricola classificato in una delle categorie dei gruppi ordinari (come C/2, C/3, C/6) o in una delle categorie speciali (D/1, D/7, D/8): infatti “la materia catastale è del tutto autonoma rispetto alla materia fiscale in ordine all'accertamento della ruralità” (circolare 7/2007 del Territorio).
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