La caparra incassata dopo la disdetta va assoggettata all’Iva
Pubblicato il 14 settembre 2006
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L’avvocato generale della Ue fornisce le proprie conclusioni sulla causa C-277/05, rispetto al caso di un albergo che riscuote una caparra e che, se trattiene l’importo in caso di disdetta, deve assoggettare la somma ad Iva, trattandosi di remunerazione della prestazione di prenotazione; si tratta, per l’avvocato generale, di un vero e proprio corrispettivo per la prestazione resa dall’albergatore ai clienti fino alla disdetta da parte di questi, non di un introito di natura indennitaria. Se la tesi troverà conferma della Corte europea definirà un aspetto dell’Imposta sul valore aggiunto piuttosto controverso.
- ItaliaOggi, p. 32 – Anche la caparra è soggetta all’Iva - Ricca
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