La Banca deve informare il risparmiatore dell'esistenza di un conflitto di interessi

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Con sentenza n. 27875 del 12 dicembre 2013, la Cassazione si è pronunciata nell'ambito di una controversia relativa alla contrattazione di Cirio bond e che vedeva contrapposti un risparmiatore e l'intermediario finanziario, accusato, quest'ultimo, di aver omesso l'informazione sul rischio del prodotto finanziario.

Tra i vari aspetti analizzati, la Suprema corte ha focalizzato l'attenzione sul principio che impone agli intermediari finanziari che vendano dei titoli propri, di evitare il conflitto di interessi. Sulla base di questo principio, ossia, le banche non possono trasferire sui propri clienti, senza un'adeguata informazione, il rischio insito nei titoli medesimi.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, nel caso in cui sia stata omessa l'informazione sul rischio del prodotto finanziario sussiste una solidale responsabilità tra la società emittente (la Cirio nella specie) e la banca intermediaria per il danno prodotto in capo al risparmiatore, danno quantificabile – precisa la Corte - nella differenza tra il valore del titolo al momento dell'acquisto rispetto al valore del medesimo al momento della presentazione della domanda risarcitoria.

E quando la società emittente si trovi, come nella specie, in amministrazione straordinaria, e non sia in grado di rimborsare in parte il credito, è onere della banca dimostrare il pagamento parziale del titolo.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Banche, responsabilità estesa – Immovilli, Saporito

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