Iva: ulteriore adeguamento alla Ue delle norme nostrane

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Sono state approvate dal Consiglio dei ministri altre misure di adeguamento alla normativa comunitaria sull'Iva.

Tra le modifiche:

- ex Direttiva n. 69/2009, l'importatore dovrà fornire alla dogana il numero di partita Iva suo e del destinatario dei beni nell'altro Stato se non vorrà pagare l'Iva sull'importazione di beni destinati a proseguire verso un altro Stato membro (se richiesto dall'autorità doganale dovrà essere necessario fornire anche la documentazione comprovante il trasferimento fisico dei beni a destinazione);

- ex Direttiva n. 162/2009, in materia di territorialità viene esteso il criterio speciale delle cessioni di gas con sistemi di distribuzione e di energia elettrica (localizzazione nel paese di destinazione invece che in quello di origine dei beni) anche alle cessioni di gas trasportato con gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, in particolare i gasdotti della rete di trasporto, nonché alle cessioni di calore e di freddo mediante reti (le importazioni di tali beni non sono soggette all'imposta);

- è abolita l’aliquota Iva agevolata sulle prestazioni di assistenza degli accordi in deroga (patti in deroga delle locazioni).
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Energia tassata a destinazione - Centore
  • ItaliaOggi, p. 23 - Partita Iva da indicare in Dogana - Ricca

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