Iva per lezioni di scuola guida. Mef: non sarà retroattiva
Pubblicato il 27 settembre 2019
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Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto a due question time sull’applicazione retroattiva dell’Iva ai corsi delle autoscuole che hanno reso prestazioni in esenzione da Iva, come indicato dalla prassi amministrativa.
Si chiedeva cosa sta facendo il Governo per evitare il recupero forzoso di somme ai clienti delle scuole guida che non hanno pagato l'Iva per specifica esenzione, secondo indicazioni contenute in provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria. Le autoscuole, infatti, dovrebbero chiedere ai loro clienti degli ultimi 5 anni una maggiorazione sui corsi già pagati.
Le interrogazioni parlamentari sono state avanzate per rispondere alle preoccupazioni delle categorie interessate, che hanno evidenziato come la retroattività della norma porterebbe le autoscuole a sobbarcarsi i costi ove sia impossibile il recupero dell’imposta dai frequentatori dei corsi e dai soggetti che hanno svolto gli stessi negli anni ancora accertabili ai fini Iva.
La risposta del Mef, alle interrogazioni nn. 5-02751 e 5-02752, è verso una risoluzione della questione. Si sta cercando di intervenire con una norma che, sulla base del legittimo affidamento alla vigente norma interna, attribuisca efficacia ex nunc alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-449/2017, che decreta l’applicazione dell'Iva ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole stabilendone la non equivalenza con l’insegnamento scolastico e/o universitario che sono, invece, esenti. L’efficacia ex nunc al posto di quella ex tunc eviterebbe la retroattività dell’Iva da applicare alle prestazioni rese dalle autoscuole.
L’intervento in ipotesi dovrebbe provvedere anche alla ridefinizione dell'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, comprese quelle impartite dalle scuole guida.
Iva. Lezioni di scuola guida. La retroattività calpesta il legittimo affidamento
Si ricorda che la sentenza è stata recepita dalla risoluzione n. 79/E/2019, nella quale è spiegato che la valenza interpretativa della sentenza dà efficacia ex-tunc all’applicazione dell’Iva, pertanto devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/1998 e n. 134/2005, sulle quali si è fatto legittimo affidamento fino alla sentenza.
In conseguenza di ciò, le autoscuole che hanno reso prestazioni in esenzione da Iva:
- devono, per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, emettere una nota di variazione in aumento e tale maggiore imposta deve entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabili;
- possono, poiché per effetto della sentenza si è modificato il regime Iva da esente a imponibile dell’attività esercitata, detrarre l’imposta su acquisti di beni e servizi riguardanti l’attività con riferimento alle stesse annualità per le quali il contribuente deve effettuare la variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria, anche mediante la stessa dichiarazione integrativa.
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