Iva, la detrazione salva senza frode
Pubblicato il 07 luglio 2006
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Con le sentenze C-439/04 e C-440/04, cause riunite del 6 luglio 2006, la Corte di giustizia Ue, chiamata ad intervenire su due casi in Belgio riguardanti frodi carosello (abuso dell’esenzione Iva nelle transazioni intracomunitarie), ha stabilito che all’acquirente in buona fede che ignori la frode commessa dal venditore non debba essere negato il diritto di dedurre l’Iva pagata, anche se il diritto civile nazionale considera viziato da nullità assoluta il relativo contratto, neppure nel caso in cui oggetto della frode è proprio l’Iva. Mentre, nel caso in cui il soggetto ha partecipato alla frode il diritto alla detrazione è negato: “un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in una frode all’IVA, ai fini della sesta direttiva, deve essere ritenuto partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla vendita dei beni”.
di giustizia Ue, con la sentenza C-251/05 del 6 luglio 2006, stabilisce che la vendita di una casa mobile e dell’arredamento in essa possono essere considerate in maniera separata ai fini Iva con assoggettamento all’aliquota propria di ciascun bene anche se l’operazione di cessione le comprende unitamente. La questione muove dalla richiesta di pronuncia della Corte d’appello del Regno Unito su un caso di una società che voleva applicare l’aliquota zero prevista per il bene principale (la casa mobile) anche all’arredo in esso contenuto poiché facenti parte di un’unica cessione.
- ItaliaOggi, p. 42 – Iva, la detrazione salva senza frode – Ricca
- ItaliaOggi, p. 42 – Cessione unica, due aliquote – Zuliani
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