Iva di gruppo con cessione di ramo d’azienda

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 132 del 14 giugno confermato che si può applicare da subito la liquidazione Iva di gruppo nel caso in cui una società conferisca un proprio ramo d’azienda in un’altra società appositamente costituita per riceverlo, a patto che la conferente controlli la neo costituita per più del 50% del capitale sociale. La ratio della norma è quella di “evitare pratiche fraudolente o elusive” mirate ad acquisire il controllo di una società, al solo fine di utilizzarne il credito Iva. Pertanto il conferimento di un ramo d’azienda in una nuova società, appositamente costituita, “non interrompe il controllo già esercitato in modo diretto” del ramo d’azienda se, per effetto del conferimento non viene meno il requisito del possesso di una percentuale superiore al 50% del capitale.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 48 – Vincoli soft per l’Iva di gruppo – Rosati

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