Istruzioni per il rimborso delle somme versate al Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 17 novembre 2010
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Con circolare del 3 novembre 2010, rubricata “Modalità di adempimento degli obblighi informativi gravanti sugli Intermediari ex art. 4, comma 2, del Dpr 22 giugno 2007, n. 116”, il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce le istruzioni per ottenere il rimborso delle somme versate in un apposito Fondo - istituito per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto dalla legge Finanziaria 2006 - detto dei conti dormienti, da parte dei titolari o dei loro eredi che ancora abbiano i diritti per rivendicarlo.
Nelle istruzioni allegate alla circolare, si legge che hanno diritto al rimborso delle somme versate al Fondo, purchè non sia trascorso il termine di prescrizione decennale, i titolari delle somme, gli eredi, i richiedenti l’emissione degli assegni circolari di cui al citato Dpr 116/2007 e i loro aventi causa.
Tali soggetti sono abilitati a presentare istanza di rimborso conformemente al modello allegato alla circolare. La domanda deve essere indirizzata alla Consap di Roma, anche per via telematica. In quest'ultimo caso, la documentazione che deve obbligatoriamente essere allegata dovrà essere trasmessa a mezzo posta.
Si ricorda, infatti, che per essere accolta, l’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: carta d’identità del richiedente, codice fiscale, eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualifica di erede del titolare del conto dormiente, eventuale certificato di morte dell’avente diritto, ecc.
La Consap, se lo ritiene opportuno, può richiedere ulteriori informazioni e documenti per verificare la sussistenza dei presupposti per la restituzione. Le domande vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo ed entro i termini che verranno fissati da un successivo regolamento. Le istanze pervenute al ministero dell’Economia verranno girate direttamente alla Consap. Verificata la sussistenza delle condizioni per il rimborso e fissato l’accredito da parte del Ministero, la Consap provvederà a disporre il pagamento in favore della persona interessata.
- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – Istruzioni in materia di rimborso
- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – circolare del 3 novembre 2010
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