Istruzioni operative sulla gestione dell’archivio Vies

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L’archivio Vies - “archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” - è creato con lo scopo di adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di operazioni intracomunitarie e di contrasto delle frodi.

Con alcuni provvedimenti attuativi del Dl 78/2010, il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha fissato i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitari (n. prot. 188381) e ha chiarito che l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, oltre che da parte dei soggetti passivi che avviano la loro attività, deve essere manifestata anche da parte dei soggetti passivi già in attività, mediante apposita istanza (n. prot. 188376 del 2010).

Con tale manifestazione di volontà il soggetto passivo riceve l’inclusione nell’Archivio Vies, che rappresenta il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi Iva.

Con i citati provvedimenti attuativi del 29 dicembre 2010, si è completata la normativa nazionale che dà attuazione alle disposizioni legislative introdotte dal Dl 78/2010 e che sono conformi alle norme comunitarie (Regolamento Ue n. 904/2010), finalizzate a creare un meccanismo di controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori dai confini nazionali e nel territorio comunitario.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39 del 1° agosto 2011, illustra le disposizioni per l’iscrizione all’archivio Vies, chiarendo alcuni aspetti importanti soprattutto nel caso di assenza di autorizzazione. Scopo dell’Agenzia è quello di fornire una procedura semplificatoria per coloro che svolgono scambi marginali o occasionali.

Il primo chiarimento offerto è quello secondo il quale fino al 1° agosto le sanzioni per i contribuenti che hanno effettuato scambi intracomunitari senza essere iscritti nell’archivio informatico non verranno applicate, se l’operazione è stata trattata come intracomunitaria e non soggetta alla normativa nazionale.

Le altre precisazioni riguardano le modalità di iscrizione all’archivio, con particolare riguardo alle formalità di presentazione della manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie e alle modalità di presentazione dell’istanza ed eventualmente di sospensione della soggettività passiva nei 30 giorni di ricevimento dell’istanza stessa. È specificato che l’istanza per l’inclusione nell’archivio Vies deve essere inoltrata dai titolari di partita Iva anche se l’esigenza di svolgere scambi intracomunitari è sorta successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. Sono, così, tenuti all’adempimento anche i contribuenti minimi, gli enti non commerciali identificati ai fini Iva e gli agricoltori esonerati.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - Operazioni intraUe double face - Ricca

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